Il danno psicologico: dal riconoscimento alla consulenza

di Alfredo Lacerenza

“Il momento più arbitrario e difficile che il rapporto tra un individuo ed un gruppo vive è il momento dell’immissione di questo individuo nel gruppo stesso. Tale difficoltà ed arbitrarietà sono centrate su due parallele dinamiche della valutazione produttivistica (come e quanto l’individuo può servire al gruppo per raggiungere gli obiettivi del gruppo stesso) e dell’affiliazione (qual è la prova del fuoco, la cerimonia, il prezzo da pagare, la matricola che l’individuo deve pagare per essere degno del gruppo)” (Gandolfi, Savìanek Kraneklin, Spaltro, 1974).

Non tutte le persone però accettano questo tipo di ‘cerimonia’ per essere ‘accettate’ dal gruppo anzi, a volte, non gli interessa più di tanto: vogliono solo svolgere il loro lavoro e non ‘portarselo anche a casa’.

A volte ‘il gruppo’ (se volete il branco di mobber) non accetta un rifiuto e si accanisce verso queste persone, cercando così di ‘annientarle, se non proprio fisicamente almeno psicologicamente e nel campo del lavoro, senza che possa ‘nuocere’ all’integrità del gruppo stesso.

Ma allora che fare?

La legge protegge il lavoratore, la persona, verso questi atteggiamenti. Per capire però ciò che si vuole fare si deve partire dalla fine, cioè da cosa significa fare una consulenza tecnica di parte (CTP) od una consulenza tecnica di ufficio (CTU). Questo perché se non si conosce ciò a cui si vuole arrivare non si riesce bene a comprendere i passi da fare per arrivare al proprio fine.

Il processo civile ha un primo grado in Tribunale composto, a seconda della causa, in modo monocratico o collegiale; il giudizio di appello viene svolto presso la Corte di Appello mentre l’ultimo grado di giudizio avviene davanti la Corte di Cassazione che ha solo il compito di esprimere un giudizio di legittimità sull’interpretazione delle norme giuridiche.

La consulenza tecnica d’ufficio (CTU), cioè stabilita dal Giudice, o di parte (CTP), cioè proposta o dall’accusa o dalla difesa, può essere richiesta, o presentata, solo nel primo grado del processo od in appello ma mai in Corte di Cassazione; questo in quanto nell’ultimo grado di giudizio non vengono svolti ulteriori accertamenti ma, come detto, vengono solo decretate delle valutazioni sulla corretto rispetto delle norme giuridiche.

Parliamo solo di consulente in quanto in termini di danno psichico questo viene regolato in ambito civile e non penale ed è solo in ambito penale che si prevede la terminologia di ‘perito’,ma solo relativamente all’esperto nominato dal Giudice del Tribunale Penale.

Comunque, sia il consulente che il perito corrispondono alla medesima figura processuale che il Giudice, vista la sua particolare competenza, ritiene di dargli l’incarico vista la rilevanza che il suo giudizio può assumere per la definizione del processo.

Il Giudice, secondo le norme previste dalla legge, può ritenere necessario fare ricorso a delle ‘conoscenze specialistiche’ e per questo motivo dispone di una consulenza, anche se questa non viene richiesta o ritenuta opportuna dalle parti.

La consulenza dell’esperto, le sue valutazioni, non assumono, comunque, il valore di ‘decisione’ senza prima essere passate al vaglio del Giudice a cui rimane la facoltà se acquisirla o meno nell’ambito della sua decisione.

L’esperto, nominato dal Giudice, assume la veste di pubblico ufficiale e risponde a tutte le norme giuridiche su questa qualifica, quindi ha l’obbligo di denunciare fatti illegittimi a cui viene a conoscenza durante la sua attività di consulenza; in caso durante il suo incarico venga offeso o minacciato questi fatti assumono la configurazione di ‘ingiuria aggravata’ oppure di ‘violenza a pubblico ufficiale’, secondo l’articolo 336 del Codice Penale.

Nel caso che il consulente accetti dalla parte sottoposta ad indagine, od da persona ad essa legata, del danaro o dei favori tendenti a fargli rendere falsa dichiarazione, l’esperto nominato dal Giudice dovrà rispondere, in base all’articolo 337 del Codice Penale, al reato di falsa consulenza.

Nel caso che un consulente, nominato dal Giudice, dia pareri od interpretazioni mendaci, sia che affermi dei fatti non conformi alla verità commette il reato di falsa perizia (articolo 373 del Codice Penale), anche se in seguito a ciò viene dichiarata nulla la sua valutazione. Ancora di più è un’aggravante se il perito dichiara il falso in un procedimento penale e se da questo deriva una pena  grave per l’imputato (articolo 373 del Codice Penale).

L’illecito di falsa consulenza non si verifica se si ha una ritrattazione durante il procedimento prima della chiusura del dibattimento (nel caso di processo Penale) o prima della pronunciazione della sentenza (nel caso di processo Civile).

II reato di falsa consulenza non viene punito quanto questo è stato commesso per preservare se stesso od un parente prossimo da una grave imputazione o per difenderne l’onore (articolo 384, comma 1, del Codice Penale). Altra causa di non punibilità se viene comprovato che il consulente, o perito, non era stato informato della facoltà di astenersi dall’accettare l’incarico (articolo 384, comma 2, del Codice Penale).

Nel caso di un consulente di parte questo ha dei doveri verso la parte che lo ha nominato e nel caso mancasse in questo può essere accusato, in base all’articolo 380 del Codice Penale, di ‘consulenza infedele’; ciò si ha in caso di espressa accettazione dell’incarico e con comprovata volontà di danneggiare la parte assistita. Se si ha da parte del consulente di parte una negligenza questa non è configurata nel reato preso in esame.

Il consulente di parte non può, contemporaneamente, assistere, anche se per interposta persona, più parti processuali contrapposte; nel caso che la consulenza con la parte contrapposta alla precedente nello stesso procedimento si effettui dopo l’interruzione del rapporto con la prima collaborazione, il reato, di cui sopra, si configura solo se la seconda collaborazione avviene senza il consenso della parte precedente.

Ricordiamoci che la consulenza tecnica di parte (CTP) ha rilevanza processuale solo se il Giudice nomina un suo consulente tecnico di ufficio (CTU); il CTP, una volta nominato, ha diritto a presenziare all’udienza di giuramento del CTU, ha altresì diritto a presenziare a tutta l’attività svolta dal CTU e, in caso venga autorizzato dal Giudice, può intervenire durante le udienze per esprimere il suo parere sulle questioni tecniche che posso assume un fattore di rilevanza per il giudizio.

Se lo ritiene opportuno il CTP, in accordo con la parte assistita, può presentare osservazioni od istanze per iscritto, che comunque vanno comunicate anche alle altre parti in causa oltre che redigere un commento alla relazione del CTU, commento che dovrà essere inserito tra gli atti.

Per danno biologico si intende un danno concreto alla salute che lede l’integrità fisica e psichica della persona, non rientra nel danno patrimoniale e non si riferisce al danno morale, conseguente ad un illecito, ma comprende il danno causato alla vita di relazione dell’individuo; quando si considera il danno biologico, quindi, si deve distinguere un danno più strettamente fisico da un danno legato strettamente alla sfera psicologica.

Ciò significa che si deve considerare l’unità della persona ed il danno che potrebbe ripercuotersi sulla persona oltre che sulla salute fisiobiologica anche su quella più strettamente legata alla dimensione sociale, relazionale, sessuale, impotenza sessuale di tipo psicologico, o quei disturbi di tipo fisiobiologico che sono, o possono essere, provocati da una problematica psichica e che vengono denominati come ‘disturbi psicosomatici’.

Il danno biologico, sia esso fisico che psichico, deve essere risarcito come danno rilevante in se per sé, al di la se si è subito o meno un vero e proprio danno patrimoniale, di fatto l’articolo 2087 del Codice Civile, che contiene un obbligo rispetto la prevenzione degli infortuni, afferma che il datore di lavoro non deve mettere in atto, in ambito aziendale, nessun comportamento lesivo del diritto all’integrità psicofisica del lavoratore.

Il consulente (tecnico o di parte) deve dimostrare che manifestazioni quantificabili del danno non patrimoniale subite dal lavoratore, quindi lesive dell’integrità psicofisica e quindi legati strettamente ad un’area affettivo-emozionale, che hanno portato a somatizzazioni da parte della persona siano da mettere in relazione con i comportamenti lesivi sul luogo di lavoro e non causate da scelte di vita autonome del lavoratore, o delle persone a lui legate.

Il succitato articolo 2087 del Codice Civile trova la sua conferma nel principio, sancito dall’articolo 41, secondo comma, della Costituzione Italiana qualificando, in questo modo, come illecito contrattuale ogni comportamento doloso o colposo che porti ad un pregiudizio sulla ed alla personalità del lavoratore. come subire un linguaggio volgare, reazioni aggressive senza alcun motivo, espressioni verbali arroganti o minacciose, insomma tutto ciò che come comportamento può ledere l’integrità e la dignità di una persona in ambito lavorativo, ponendola in posizione di debolezza e/o sottomissione impedendogli o vanificandogli ogni tentativo di reazione, comportano un danno biologico di natura psichica (danno psicologico) derivante dal dettato dell’articolo in questione ed, in via solidale, anche dell’articolo 2112 del Codice Civile.

Si deve tenere presente che anche una tolleranza, o la ‘non conoscenza’, di questi comportamenti da parte del datore di lavoro o del preposto comportano un atto illecito in quanto la responsabilità del datore di lavoro, che deve garantire la predisposizione e l’adozione di tutte le misure idonee atte a tutelare l’integrità fisiologica e psicologica dei lavoratori, è disposta dalla natura contrattuale ed ha come conseguenza la risarcibilità del danno occorso; spetta al lavoratore, o dal legale e dal consulente da lui scelto, comprovare l’accaduto e le sue concause e ricadute sull’integrità psicofisica. Una volta assolto questo onere non serve che il lavoratore dimostri anche la fondatezza della colpa del datore di lavoro in quanto grava su esso il provare che l’evento lesivo sia avvenuto da un fattore a lui non imputabile.

Visto che l’articolo 2087 del Codice Civile implica una responsabilità contrattuale e non extracontrattuale ci si deve riferire all’articolo 1218 del Codice Civile come regime probatorio, facendo in questo modo gravare sul datore l’onere di comprovare che ha rispettato l’obbligo per la tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore.

Gli antecedenti di un evento lesivo possono essere considerati causa dell’evento stesso che non interrompono un nesso di causalità (la cosiddetta ‘causalità materiale’), quindi una dequalificazione può essere una concausa dell’evento lesivo e, per questo, gli si deve riconoscere una risarcibilità autonoma.

Per comprendersi, un lavoratore che, dopo un demansionamento ed una forzata inattività, subisce uno stress ha diritto ad un risarcimento del danno; ciò avviene anche se si rileva l’esistenza di una concausa naturale antecedente al fatto, in quanto la comparazione de grado di incidenza di molteplici cause, concorrenti tra di loro, può instaurarsi in presenza di una pluralità di comportamenti ma mai tra un evento umano, imputabile, concausato con un evento naturale, non imputabile.

In presenza di atti di molestie sessuali, commessi verso un lavoratore e/o lavoratrice, no c’è una responsabilità penale diretta del datore di lavoro in ordine di domande risarcitorie per avere esso omesso di adottare la cautele necessarie al fine di evitare dei danni all’integrità ed alla dignità della persona, sempre lì dove non risulti una responsabilità diretta del datore di lavoro ma questi può essere chiamato a corrispondere solo, in via equitativa, il risarcimento, in concorso con l’autore e/o l’autrice degli atti commessi, dei danni psicofisici subiti che possono avere portato all’elaborazione delle situazioni emozionali stressanti ed al pagamento delle cure a cui deve essere sottoposta la persona; se a causa di questo avvenisse un licenziamento o le dimissioni della persona offesa, può essere comprovata una concausa tra questi ed il fatto che sia venuto meno il rapporto fiduciario tra le parti.

Il lavoro è una delle manifestazioni primarie dell’attività umana, ciò significa che vi sono anche altri interessi nell’uomo, sia privati che sociali, tutti questi interessi debbono essere tutelati, anche in sede risarcitorie.

”Il pregiudizio sopportato dal soggetto riducendo od addirittura annullando la possibilità di partecipare alle (…) attività, costituiva il cosiddetto danno alla vita relazionale, integrativo rispetto a quello incidente sulla capacità lavorativa. (…) La descrizione dell’assetto risarcitorio trova ulteriore notivo di interessamento nella considerazione di un suo (…) importante aspetto, da riferire al danno che incide sulla sfera psichica del soggetto passivo dell’illecito altrui” (Pogliani, 1995).

L’articolo 185 del Codice Penale al comma 2 afferma “Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.

Cerchiamo di capirci qualcosa. Prima che venisse riconosciuto il danno biologico, per il danno non patrimoniale veniva considerato qualsiasi deterioramento della sfera privata che non rientrasse nel danno patrimoniale.

Quindi qualsiasi evento che porti ad un danneggiamento della sfera privata poteva essere preso in considerazione basta che non rientrasse in un interesse patrimoniale, ritenendo così che qualsiasi danno che non leda sia nello immediato o meno il patrimonio di una persona, o la sua capacità produttiva poteva essere considerato un danno da risarcire come non patrimoniale.

Oggi sappiamo che la “dicotomia tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale non può più ritenersi valida. (…) E’ sufficiente (…) considerare che la particolare natura del pregiudizio di carattere non patrimoniale, secondo la concezione tradizionale, determina l’impossibilità di una valutazione basata su dati contabili (…) e ne comporta invece la determinazione arbitrio boni viri ad opera del giudice” (Pogliani, 1995).

Nel primo comma dell’articolo 32 della Costituzione Italiana si legge che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”; questo articolo ha un suo carattere non solo programmatico ma anche precettivo, in quanto si rivolge a tutto l’apparato istituzionale in modo che vengano predisposti e mantenuti tutti quegli organismi idonei a garanzia della tutela della salute pubblica, occupandosi di alcuni fini sociali dello Stato. E’ proprio per questo motivo che la Costituzione Italiana fissa le linee di un programma a cui il legislatore si deve attenere.

C’è però un altro motivo per cui è opportuno occuparsi dell’articolo 32 della Costituzione Italiana ed è legato alla sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili (21 marzo 1973, n. 796) dove si legge che “la salute è riconosciuta dall’art.32 Cost. come diritto fondamentale dell’individuo oltre che come interesse della collettività. Si tratta quindi di un diritto del singolo e non di un semplice interesse legittimo (…). Da ciò, ossia della sua natura di vero e proprio diritto soggettivo, discende che dalla sua lesione scaturisce il diritto al risarcimento dei danni”.

Stesso diritto viene riaffermato dalla sentenza del Tribunale Civile di Genova (25 maggio 1974) dove in più si evidenziano due profili, distinti tra di loro, del danno alla persona, affermando che il pregiudizio patrimoniale deve accertarsi nel concreto, mentre quello non patrimoniale (cioè il danno biologico) deve essere inteso come “lesione dell’integrità fisica in sé e per sé considerata” ed il suo risarcimento “deve variare solo con il variare dell’età del danneggiato, restando invece affatto indipendente dal livello dei redditi di questo”.

Il nuovo sistema normativo, in riferimento al risarcimento del danno, trova i suoi riferimenti negli articoli 2043, 2056 e 2059 del Codice Civile, oltre che nell’articolo 32 della Costituzione Italiana.

In particolare, l’articolo 2043 del Codice Civile non fa distinzione tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, escludendo in questo modo una limitazione per la risarcibilità di ambedue; il danno patrimoniale viene riconosciuto dall’articolo 2056 del Codice Civile. L’articolo 2059 del Codice Civile non considera nella sua interezza il danno non patrimoniale, restringendo il tutto al solo danno morale. Per danno biologico, è opportuno ricordare, viene intesa una menomazione somato-psichica della persona.

Il Tribunale Civile di Trieste (sentenza del 24 aprile 1981) e la Corte di Cassazione Civile (30 marzo 1992, n. 3897) intendono il danno biologico come un danno alla vita di relazione e con questo fanno anche riferimento ad un danno estetico ed alla sfera sessuale.

Il Tribunale Civile di Napoli (sentenza del 4 aprile 1984) e la Corte di Cassazione Civile (5 settembre 1988, n. 5033) affermano che il danno biologico è una componente del danno alla vita di relazione in cui viene assorbito.

La Corte di Cassazione Civile (4 dicembre 1992, n. 12911) afferma che il danno biologico deve essere inteso come menomazione dell’integrità psicofisica ed è presente, in modo costante, in ogni fatto illecito che comporti un danno all’individuo. Il Tribunale Civile di Milano (sentenza del 29 ottobre 1987) e la Corte di Cassazione Civile (20 luglio 1993, n. 8066) stabiliscono che anche lì dove non ci sia un’invalidità permanente che vada ad incidere su future possibilità di guadagno, il danno deve comunque essere risarcito in quanto deve venire inteso come lesione dell’integrità psicofisica della persona, affermando che “sono di tutto rilievo (…) quali siano i criteri che debbano essere utilizzati al fine di pervenire al giusto risarcimento”. La Corte di Cassazione Civile (11 febbraio 1985, n. 1130) stabilisce che il criterio utilizzabile, a titolo risarcitorio, è sempre quello equitativo.

Per danno psicologico (o danno biologico di tipo psichico) si deve intendere un danno non riferibile solo alla sfera morale, cioè riferibile solo alla sofferenza ed al dolore che una persona vive a seguito di un trauma (sia esso fisico che psichico), quindi non si deve neanche intendere come una menomazione susseguente ad una lesione oggettiva di una parte del corpo.

Detto questo, per danno psicologico si deve intendere “un comportamento durevole ed obiettiva che riguardi la personalità individuale nella sua efficienza, nel suo adattamento, nel suo equilibrio, come un danno consistente, non effimero né puramente soggettivo, che si crea per effetti di cause molteplici e che, anche in assenza di alterazioni documentabili dell’organismo fisico, riduce di qualche misura la capacità, la potenzialità, la qualità della vita della persona” (Pogliani, 1995).

Ci troviamo così di fronte aduna compromissione dell’apparato psichico che, insieme a quella fisica, va a configurare la reale compromissione dell’unità della persona che porta alla definizione del danno biologico.

La componente psicologica è una parte integrante dello stato della persona e la sua compromissione deve essere equiparata a quella fisiologica.

La Corte Costituzionale (27 ottobre 1994, n. 372) indica, nel caso della morte di un congiunto, come il danno ricevuto dai familiari sia dovuto alle condizioni di fragilità psicologica che ha portato ad una alterazione permanente ed irreversibile. “Queste caratteristiche sono peculiari per scevrare il danno morale soggettivo, ex art. 2059 c.c. correlato all’art. 185 cod. pen., del danno in questione” (Pogliani, 1995).

Il danno biologico, quindi, si rappresenta come un danneggiamento dell’integrità psicofisica della persona, possiamo allora dire che una lesione fisica è un danno biologico di tipo fisico, di contro la menomazione psicologica  si prefigura come un danno biologico di tipo psichico, o danno psicologico.

Il danno psichico “è il danno-evento, sempre ricorrente perché interno al fatto illecito, e sempre risarcibile (…), indipendentemente dalle sue conseguenze economiche e afflittive; le quali si configurano come pregiudizi esterni al fatto illecito e meramente eventuali” (Giannini, 1995).

Ma il danno psicologico, come quello biologico (di tipo fisico) può anche portare ad una perdita economica, in questo caso viene visto come danno emergente risarcibile in base all’articolo 2059 del Codice Civile, in quanto subordinato al fatto illecito riconosciuto come reato.

Al fine di definire un danno psicologico non è tanto importante se la persona aveva o meno un equilibrio psicologico stabile prima dell’evento, come non ha rilevanza il concetto, relativo, di ‘stato di salute’. Questo affinché sia la stabilità psicologica che lo ‘stato di salute’ non è mai uguale per ogni individuo.

La Corte di Cassazione Civile (11 febbraio 1985, n. 11309 stabilisce che “anche il danno cagionato all’integrità psicofisica (…) di una persona ricoverata, di una persona incapace, di una persona inabile al lavoro, e così via, deve essere risarcito perché dal punto di vista biologico costituisce una menomazione dell’integrità psicofisica del soggetto”.

Una problematica psicologica generatasi a seguito di un fatto illecito, riconosciuto come reato, si configura come arbitraria e lesiva per l’equilibrio psicologico di una persona e può essere causa di una problematica che va a perturbare la sua salute psichica e portare ad alterazione delle sue funzioni psichiche.

Ai fini risarcitori, il danno psicologico,si configura come un impedimento a svolgere le normali attività, ne più ne meno come il danno fisico. Ora, però, se è vero che per il danno fisico si deve dimostrare un nesso causale tra questo ed il fatto  illecito, la dimostrazione della causalità per un danno psicologico non è sempre semplice e lineare.

Il consulente deve indagare se il fatto illecito abbia causato o meno il danno psicologico, inteso anche come aggravamento di un precedente disturbo psichico, oppure se il danno psicologico si è presentato solo in occasione del fatto illecito ma che, comunque, era in fieri e si sarebbe in ogni modo conclamato. Il fatto illecito, nel secondo caso, avrebbe solo un ruolo marginale, in quanto accidentalmente concausato ad un disturbo preesistente che, per vari fattori, fino ad allora non si era ancora manifestato chiaramente.

In genere il danno psicologico si genera a causa di una pluralità di fattori al punto che l’evento scatenante, riconoscibile come fatto illecito, sia stato compiuto anche anni prima, quindi potrebbe essere che solo con l’ultimo fatto illecito il danno psicologico si conclami apertamente; questo potrebbe rientrare nel meccanismo delle ‘dimenticanze’ di cui abbiamo parlato in precedenza.

L’articolo 41 del Codice Penale, applicabile anche in sede Civile, parla di equivalenza delle cause stabilendo che quelle “sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento”; quindi chi ha commesso l’azione è stato causa dell’evento lesivo.

“In definitiva, la preesistenza – ossia la malattia psichica latente – gioca un ruolo di concausa del danno e non di esimente ai fini risarcitori. Allo stesso modo che è danno risarcibile quello provocato a un mutilato o a una persona affetta da malattia fisica preesistente, è da ritenere danno risarcibile anche quello provocato (…) al soggetto portatore di una malattia psichica latente” (Giannini, 1995).

Come detto, il danno psicologico può essere una conseguenza di un danno fisico subito dalla persona o dovuto ad un evento lesivo a cui la persona ha assistito, ma a sua volta può anche essere causa di un danno fisico.

La prima cosa da tenere presente, quando si tratta di valutare il danno subito, è il cercare di comprendere la variabile personale e soggettiva della risposta all’evento lesivo; questo perché la maggiore difficoltà nel riuscire ad individuare un danno psicologico è proprio nel fatto che gli individui rispondono in modo diverso alle varie situazioni che gli si presentano.

La ricerca di elementi non biologici di un danno, ma bensì di una sintomatologia soggettiva ed individuale, rende spesso la valutazione del danno se non ardua molto difficile se si tiene presente anche il fatto che ci si potrebbe trovare di fronte ad una simulazione.

“Nell’accertamento del danno psichico è però insita un’insidia, che coinvolge tanto il consulente tecnico quanto il giurista: la distinzione tra danno psichico e danno morale” (Giannini, 1995).

La Corte Costituzionale (14 luglio 1986, n. 184) nella sua sentenza parla del danno morale come un “transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso”, questa definizione può però trarre in errore in quanto si presuppone che un danno psicologico temporaneo non è altro che un danno morale.

Sempre la Corte Costituzionale (17 febbraio 1994, n. 37) afferma che “la risarcibilità di un simile pregiudizio – e la configurazione di esso in termini di danno biologico  è una questione di interpretazione del diritto e di valutazione del fatto che spetta al giudice ordinario risolvere”.

Credo che non sia solo un problema di interpretazione, come afferma la Corte Costituzionale, ma di un problema dovuto ad una poca chiarezza che sul concetto di ‘danno psicologico’.

Il danno biologico corrisponde al ‘danno evento’ che causa od ha causato una lesione e/o una riduzione dell’integrità psicofisica della persona.

Il danno morale corrisponde alla ‘sofferenza’ ed è o può essere una conseguenza della lesione dovuta al ‘danno evento’ di cui ne è un pregiudizio esterno quindi, insieme al ‘danno patrimoniale’, si raffigura come ‘danno effetto’ puramente eventuale.

Se noi prendiamo il danno psicologico lo schema sopra esposto non cambia “occorre distinguere il danno biologico di tipo psichico, che è il danno-evento consistente nell’ingiusta violazione dell’integrità psichica della persona, dal danno morale, che è il danno-conseguenza consistente nel dolore e nella sofferenza apportata dalla lesione” (Giannini, 1995).

Ci troviamo di fronte a contenuti concettuali molto diversi tra di loro, difficili da confondere, dove il danno psicologico è una limitazione dell’equilibrio della persona, mentre quello morale è solo una conseguenza affittiva dell’evento lesivo ma che può anche non intaccare l’equilibrio psicologico di un individuo. Se ne deduce che tra questi il danno psicologico è la condizione primaria da prendere in considerazione rispetto al danno morale che ne è la conseguenza; detto questo sappiamo anche che il danno psicologico, come quello biologico di tipo fisico, è riconoscibile lì dove si presenta un comportamento diverso, in senso negativo, della vita della persona che non gli permette od ostacola la completa funzione della sua quotidianità, sia nel lavoro che nel sociale che nei rapporti interpersonali.

Per cercare di valutare nel migliore dei modi il danno psicologico si dovrebbe avere la cura di accertare:

  • una riduzione della percezione del proprio corpo e dell’utilizzo di esso nel quotidiano;
  • una ridotta capacità di relazione con gli altri;
  • la riduzione della capacità lavorativa;
  • avere avuto, come conseguenza, una insufficienza nel lavoro e/o sociale e/o di instaurare nuovi rapporti interpersonali, o mantenere quelli già in atto;
  • se ci sia o meno una reversibilità del danno subito;
  • eseguire una valutazione percentuale del danno.

L’ultimo punto pone le maggiori difficoltà, in quanto non sono ancora disponibili, o meglio non ci sono, delle tabelle precise di riferimento. Personalmente consiglio di riferirsi, almeno finché non saranno predisposte nuove tabelle, di riferirsi alle tabelle dell’INAIL che, in alcuni punti, quantifica le problematiche psicologiche.

Nella valutazione percentuale, inoltre, non ci si deve riferire alla somma delle problematiche che si presentano ma solo quella primaria ed in caso di aggravamento a quella più grave presente se generata da quella primaria.

L’utilizzo delle tabelle dell’INAIL deve riferirsi solo al danno biologico di tipo psichico e non al danno morale, in quanto queste tabelle sono riferibili solo alla perdita od alla riduzione della capacità lavorativa.

“Se la qualificazione del fatto come reato costituisce quantomeno una modalità di accertamento dell’ingiustizia del danno, a nulla rileva (…) che il reato sia venuto meno per una causa estintiva e non sia perseguibile per difetto di querela: è sufficiente l’astratta riferibilità del fatto illecito od un’ipotesi di reato” (Toscano, 1995).

Per questi motivi è necessario un concreto accertamento del danno psicologico, quindi della colpa che vi è stata nel causarlo, e non si ipotizzi solo una colpa presunta.

La Corte di Cassazione in Sezioni Unite (6 dicembre 1992, n. 6651) sentenzia che “la risarcibilità del danno non patrimoniale (…) non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, ed un reato punibile per concorso di tutti gli elementi a tal fine rilevanti per la legge penale, essendo sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto e sia conseguentemente idoneo a ledere un interesse tutelato dalla norma penale risarcitorie. Poiché l’imputabilità è elemento estrinseco alla configurazione astratta del fatto lesivo anche dell’interesse penalmente protetto, il suddetto danno non patrimoniale va riconosciuto anche con riguardo al fatto-reato (…), che sia stato commesso da sospetto non imputabile secondo la legge penale”.

Abbiamo finora parlato di una serie di definizioni di ‘danno’ riferiti in particolare a differenziare quello di ‘tipo fisico’ da quello di ‘tipo psichico’. Tra questi ve ne sono altri, ed in particolare distinguiamo:

  • danno estetico, cioè la compromissione la completezza fisionomica che potrebbe avere delle conseguenze negative sia sull’attività lavorativa, presente o futura, sia sulla vita di relazione, questo tipo di danno può trovare una sua autonoma via risarcitoria;
  • danno alla vita di relazione, è riferito alla riduzione della capacità di reintegrarsi nel sociale, dopo avere subito un trauma, e/o di mantenerli. Questo tipo di danno è connesso alla compromissione della ‘capacità di concorrenza’ di una persona rispetto agli altri sia nei rapporti sociali che economici e deve essere considerato come via risarcitoria autonoma, calcolando le aspettative di riuscire ad avere una vita sociale e lavorativa se l’evento traumatico non si fosse verificato;
  • danno alla vita sessuale, implica la comprensione di una compromissione, a seguito di un trauma, di non riuscire ad instaurare o mantenere rapporti sessuali nella norma;
  • danno alla capacità lavorativa, ci si riferisce alla diminuzione del potenziale produttivo, strettamente legato al danno alla vita di relazione e quindi non deve essere quantificato come ‘mancato guadagno’ ma come lesione del modo di essere della persona.

Queste tipologie di ‘danno’ sono applicabili a tutti quei casi in cui si presenti una inosservanza del contratto da parte del datore di lavoro ma anche lì dove  vi sia una lesione dei diritti della persona sanciti dalla Costituzione Italiana e che comportino non tanto ad una menomazione del ‘diritto alla salute’ quanto un danneggiamento dei fattori di personalità dell’individuo, anche se il trauma subito non comporti necessariamente disturbi psicologici gravi.

Ciò porta al fatto che il danno psicologico non debba essere visto come totalmente scollegato al danno biologico ma è una sua parte integrante ma ben distinta dalla tipologia fisiologica.

Il danno psicologico, quindi, viene riferito all’alterazione del profilo personologico dell’individuo, che può presentarsi anche in assenza di una sofferenza ed anche se limitato nel tempo. Resta il fatto che se questo deve venire riconosciuto come ‘danno’ risarcibile e riconoscibile dalla giurisprudenza dimostrare dei connotati anche cronici o, comunque, dei tempi lunghi a cui si è sottoposti al disagio, in caso contrario è meglio rifarsi ad una diversa tipologia come il ‘danno esistenziale’ od il ‘danno morale’, in ogni caso viene sempre richiesta la dimostrazione della concausa tra il danno subito e l’evento traumatico che lo ha provocato, cosa non semplice in ambito psicologico.

E’ quindi utile affidarsi alla metodologia diagnostica utilizzata nella psicologia clinica, anche per meglio comprendere il pregresso e con questo arrivare ad una migliore comprensione di ‘se, come e quando’ si sia generato, o peggiorato.

“Il valore uomo, in quanto tale, non si esaurisce (…) nella sola attitudine a produrre un reddito, ma esprime tutte le funzioni naturali afferenti al soggetto nella integrazione delle sue dimensioni biologiche, psicologiche e sociali” (Brondolo e Marigliano, 1996).

E’ utile ripetersi che quando si parla di ‘danno psicologico’ si intende ‘danno biologico di natura psichica’, quindi in questo scritto si utilizzano indistintamente tutte e due le definizioni.

I mutamenti sociali, lavorativi e più strettamente nel sapere psichiatrico e/o psicologico, sono strettamente legati alla definizione del danno; non è più opportuno parlare della medicina, giustificandone la sua esistenza, solo perché attinente al fatto che esiste la malattia. La medicina deve essere vista come quella scienza che si occupa della persona malata ed, unitamente alla scienza psichiatrica e psicologica, si occupa dell’uomo nella sua integrità psicofisica.

C’è da dire che, nonostante un cambiamento scientifico e culturale, la medicina legale, e la giurisprudenza in merito, spesso non si comporta nello stesso modo, almeno in ambito di diagnosi, prognosi e valutazione del danno.

Brondolo e Marigliano (1996) affermano che “l’atteggiamento culturale del medico legale di fronte alla malattia mentale è (…) prevalentemente orientato nel senso del misconoscimento della malattia stessa, del sospetto della sua simulazione, oppure nell’accertare ed accertarne la presenza solo come conseguenza di una lesione organica del sistema nervoso”.

Le affermazioni che spesso si fanno, per confermare questo loro punto di vista, è il fatto che la quantificazione del danno psicologico è difficile da fare anche perché manca di ogni riferimento tabellare, omettendo il fatto che questo tipo di danno è da tempo noto, vi sono molte sentenze in merito, oltre al fatto che questo tipo di danno deve essere accertato da un punto di vista neurologico, negando in tutto e per tutto la scienza psichiatrica e psicologica, due figure che possono benissimo quantificare ed accertare questo tipo di danno.

E’ nota la rivalità e la misconoscenza reciproca tra medici e psicologi ma, quest’ultima figura, è ormai accettata da lungo tempo nel nostro Paese e misconoscerne la professionalità significa negare la sua metodologia clinica e specialistica.

Da una parte può anche capirsi questo atteggiamento in quanto, il medico legale agisce su di una realtà oggettiva verificandone di persona le menomazioni fisiche; dall’altra parte non ricorrere allo specialista psichiatra o psicologo per agevolare le esigenza di prognosi, diagnosi e valutazione del danno psicologico è una grossa mancanza.

E’ vero che il danno psichico non è materialmente ed oggettivamente visibile ed è difficoltoso dimostrarne una causalità con l’evento traumatico, lo specialista in materia deve quindi cercare di comprendere la causalità tra evento e disagio sulla sua soggettività, cercando di avvicinarla il più possibile alla oggettività, riferendosi non solo ai risultati dei reattivi, od alla visione di certificati, ma sul vissuto soggettivo del disagiato.

Oltre a questo c’è da dire che per molto tempo la psichiatria e la psicologia si sono disinteressate della valutazione di questo tipo di danno, e questo ha permesso alla medicina legale (lì dove si trovava di fronte all’accertamento psicologico) di eludere il problema, non elaborando dei criteri valutativi come negli altri settori della sua disciplina.

Con l’avvento della legge 180/78 non è stata più sostenibile questo tipo di posizione costringendo, in un qualche modo, sia i legislatori che i medici legali ad elaborare dei criteri valutativi in materia (cosa ancora non disponibile).

La valutazione del danno deve seguire, come criterio, la specificità dei disturbi psicologici, a cui non è possibile applicare nello stesso modo i criteri di causalità in modo lineare come avviene per la medicina legale, cercando di arrivare ad una integrazione tra sapere psicologico e sapere medico legale superando, così, gli steccati che ancora esistono tra queste discipline.

Uno dei problemi, prima accennati, è legato alla simulazione o meno del disagio psichico.

Nel danno biologico, di tipo fisico, non è possibile simulare una lesione, basta quindi accertarla e trovarne i motivi della sua genesi per effettuare una valutazione. Questo non è possibile in ambito psicologico, in quanto il danno non è visibile, e quindi si deve tenere presente anche il fatto che la persona che ci si trova davanti sia portata ad accrescere il suo disturbo od a simularlo del tutto; è quindi opportuno con lo scremare questo tipo di ‘disturbo’ nella valutazione, affidandosi anche a quei reattivi dove è presente la scala ‘Lie’ (cioè di veridicità) oltre che analizzare al fondo le veridicità del racconto dei fatti, cercando di scovarne le contraddizioni esistenti: in pratica si deve diventare degli ‘investigatori della mente’.

Tra un Consulente Tecnico di parte (CTP) ed il suo cliente, perché di cliente si tratta e non di paziente, ci sono degli interessi comuni: il CTP deve accertare ciò che è avvenuto e valutarlo, il cliente deve fidarsi del CTP e non mentirgli.

Ovvio che se una persona si trova di fronte ad un Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) sia più portata a mentire od esagerare su ciò che è accaduto, in quanto tra CTU ed il cliente non ci sono gli stessi interessi comuni come esistono tra cliente e CTP.

Il CTP, inoltre, assiste il suo cliente consigliandogli anche come comportarsi quando si troverà di fronte al CTU, prassi normale, ciò che non dovrebbe avvenire è che il CTP non venga meno alla sua deontologia professionale consigliando al cliente di mentire in decisamente alla controparte.

Le consulenze, e la medicina legale, sono fortemente basate, in forma non detta, su delle ‘simulazioni concordate’ che hanno il compito di dissipare un ambiente colmo di incredulità e tesa a stabilire delle certezze; in pratica se io CTU sono a conoscenza che il cliente del CTP in un qualche modo, anche perché consigliato, sarà portato a mentirmi mi dispongo in modo che conterò solo sulla mia analisi per giudicare.

Comunque, non è facile neanche simulare un disturbo psichico, c’è la tendenza di esagerare troppo le sintomatologie ed i disturbi, spesso confondendoli e facendo un guazzabuglio; si cerca, ed è più semplice, simulare delle demenze, una apatia depressiva, le allucinazioni, un mal di testa (emicrania e non cefalea), anche perché molto soggettivi ma se si deve simulare un forte stato di agitazione, una insonnia, una epilessia questa non può essere mantenuta nel tempo. Tra le sintomatologie, e disturbi, più denunziati in corso di corso di una consulenza troviamole le nevrosi, stati di fatica, l’essere maggiormente irritabili, una forte emotività.

La depressione è lo stato che più degli altri si cerca di simulare, e spesso il Consulente Tecnico cade nell’inganno, tanto, si pensa, al giorno d’oggi un po’ tutti sono depressi. Anche in questo caso, però si cade, ad un occhio attento, in errore, essere depresso non significa avere un aspetto triste, cupo, sempre preoccupato, gli aspetti sono altri e ricoprono la sfera affettiva e cognitiva che non sempre va d’accordo con l’aspetto esteriore e, quindi, basta fare qualche colloquio in più con la persona e ci si potrà facilmente accorgere se si viene o meno presi in giro.

La prima cosa da notare è il ‘simbolo’ che ci trasmette la persona esaminata, non tanto per crearci un giudizio che porteremo avanti sino alla fine dell’esame quanto perché notare il suo linguaggio non verbale, quello cioè che ci trasmette con il corpo, il tono della voce, i comportamenti, può aiutaci a non farci depistare dal compito da svolgere. Infatti, un CTP quando si accorge che il suo cliente sta simulando anche con lui meglio farebbe a lasciare l’incarico.

Da non sottovalutare, alfine di scoprire una simulazione o tentata tale, è tutto l’aspetto della metacomunicazione che non è possibile dissimulare. Non è, infatti, possibile simulare una comunicazione in quanto il corpo rivela ciò che l’Io rimuove.

Altro aspetto, in cui il Consulente Tecnico non deve cadere, è il cercare di collegare per forza problematiche organiche e psicologiche, certo non è facile comprendere se una persona afferma che dopo un trauma ha iniziato a soffrire di vertigini ma queste hanno delle caratteristiche ben chiare che non sempre e semplice descrivere e quindi simulare, come l’emicrania; queste due sintomatologie vengono frequentemente descritte come stati di profonda inquietudine che causa il sintomo, l’insistenza della sintomatologia descritta, vengono continuamente arricchite di particolari, e bene farebbe il Consulente Tecnico a chiedere notizie sulla loro genesi. Più difficile da comprendere è la simulazione di uno stato d’ansia, di sensazioni di svenimento ma anche qu con un buon colloquio clinico sono facilmente svelate.

Rimane, malgrado una simulazione non sia così facile da fare, il pregiudizio che nel campo psicologico non vi siano delle metodiche diagnostiche obiettive; ignorando, volutamente o meno, che anche nel campo più strettamente organico esiste una soggettività di giudizio sul presentarsi o meno dei sintomi.

Si dovrebbe, invece, avere fiducia di uno specialista esperto che non è facile ingannare, specie se si aiuta da strumenti diagnostici che possono aiutarlo a svelare i casi di simulazione.

Abbiamo lungamente parlato della definizione giuridica di ‘danno biologico’, sia fisico che psichico, ora però cerchiamo più semplicemente di comprendere  cosa possiamo intendere, nell’ambito di una consulenza, per ‘danno psicologico’.

Riassumendo il ‘danno’, in generale, è la “diminuzione, più o meno grave ed evidente, di efficienza o di consistenza, di prestigio o di valore, dovuto a cause fortuite o volontarie” (Brondolo e Marigliano, 1996), in medicina si usa genericamente per indicare una lesione, una disfunzione od una alterazione.

nella tradizione classica la ‘psiche’ si identifica con il respiro, la prima ed importante funzione vitale, e con questo viene fatta corrispondere al concetto di ‘anima’, in campo psicologico è “il complesso dei fenomeni e delle funzioni che consentono all’individuo di formarsi un’esperienza di sé e del mondo, e di agire di conseguenza” (Brondolo e Marigliano, 1996).

Se ne deduce che per ‘danno psicologico’ dobbiamo intendere ‘la diminuzione più o meno grave ed evidente dell’efficienza o della consistenza, del prestigio o del valore che ha causato una diminuzione delle funzioni psichiche dell’individuo, a seguito di cause fortuite o volontarie’.

Nel definire correttamente, ed efficientemente, questo tipo di ‘danno’ dobbiamo seguire un iter clinico diagnostico dove sia indagata la presenza o meno di deficit psicologici che possano portarci ad una spiegazione della sintomatologia riferita anche se non si è in presenza di dati medici e psichiatrici consistenti, se vi sono delle aree fenomenologiche, cognitive e comportamentali alterate, quale sia la gravità del deficit esaminato.

Oltre a questo è opportuno farsi dare dal cliente un resoconto scritto dei fatti accaduti e che secondo lui abbiano causato quel tipo di danno, fermo restando che dopo averli studiati è opportuno chiedere ulteriori chiarimenti, farsi portare tutta la certificazione medico-sanitaria in possesso del cliente ed inerente sia al periodo in questione che almeno l’anno precedente, eseguire un esame psicodiagnostico con l’uso di strumenti adatti (e qui ognuno può scegliere quelli che ritiene più consoni a ciò che si vuole ricercare).

La certificazione medico-sanitaria servirà a concausare, in caso che si sia di fronte ad un evento traumatico, il ‘danno’ con i fatti ed inserire il tutto in un periodo storico della persona, anche per comprendere se vi siano dei disturbi organici che possano essere collegati ad un disturbo psicosomatico.

Il colloquio ed i reattivi usati devono essere mirati anche a stabilire un profilo della personalità, questo in quanto se poi si dovrà rispondere ad un Giudice su ciò che si è dedotto, si dovrà anche inserire sia i fatti che i risultati a cui si è giunti nel quadro personologico proprio della persona.

Ma cosa si deve intendere per nesso di causalità? Come si riesce a comprendere che si è di fronte ad una concausalità? Cerchiamo di dare una risposta a queste domande.

Partendo dal fatto che ‘causa’ e ‘concausa’ sono dei criteri logici che si utilizzano normalmente c’è ricordare che per:

  • causa si intende un fatto determinante verificatosi successivamente ad un evento, quindi una condizione che, richiudendo gli antecedenti va a determinare un evento, contribuendo più di altri fattori all’avveramento di un effetto;
  • concausa concorre, insieme ad altri fattori, per potere dare una spiegazione e/o alla determinazione di un preciso evento e la cui risposta può essere adeguata o meno.

Nel nostro caso intendiamo quei fattori che si originano o servono ad originare un fatto lesivo nei confronti di una o più persone. I concetti di causa e di concausa, nel nostro caso, sono concetti portanti ed insostituibili nel diritto e nelle consulenze.

Se parliamo di ‘causalità diretta’ ci riferiamo ad una continuità da cui ne deriva un effetto scatenato da un fattore causale, si distingue dalla ‘causalità immediata’ in quanto, quest’ultima, genera subito l’evento che a sua volta ne produce altri concatenati sino ad arrivare all’effetto finale; nel caso della ‘causalità immediata’ non si distingue tra causa e concausa.

La ‘causa indiretta’ si ha quando nuovi fattori causali si sovrappongono al primo senza avere tra di loro alcun legame, in questo caso si può parlare di concause di un evento.

La ‘concausa preesistente’ si ha quando si è già in presenza di un disturbo che con il seguire di un evento si va a manifestare chiaramente; le ‘concause’ simultanee’ si hanno quando un evento avviene a seguito di un altro a questo legato; infine, le ‘concause sopravvenute’ si hanno a seguito di un evento che già di per sé ha provocato una reazione non adeguata che a sua volta viene aggravata da un ulteriore evento che può anche non essere in relazione con il primo.

Sia al CTU che al CTP debbono essere chiari alcuni principali e fondamentali principi di ordine giuridico (questo è uno dei motivi per cui ho insistito tanto con leggi, articoli e sentenze all’inizio di questo capitolo) perché è in base a questi principi che verrà poi data una risposta ad un quesito attraverso una consulenza scritta.

Negli articoli 40 e 41 del Codice Penale si parla di causalità prendendo in considerazione la condicio sine qua non per cui ogni antecedente che ha causato una risposta non adeguata e che ha portato alla produzione dell’evento deve considerarsi causa del danno.

In pratica significa che, in tema di danno psicologico, che anche se precedentemente all’evento scatenante si è presentato anche un piccolo episodio, di per sé insignificante, questo può essere annoverato nella causalità sempre che si riesca a dimostrare che quell’episodio è uno dei fattori che ha permesso la genesi dell’evento finale.

Importante tenere presente che nell’ordinamento giuridico vengono ammesse solo le ‘cause’ e le ‘concause’, quindi anche se si suppone che si è di fronte ad una causa occasionale o la si omette o la si deve chiamare semplicemente ‘causa’ o ‘concausa’ proprio per non creare delle ambiguità nell’interpretazione della consulenza.

Un ultimo chiarimento, si deve sempre dare una spiegazione, sia essa di certezza o di probabilità, per cui quel determinato evento abbia causato un danno.

Cerchiamo ora di comprendere quali debbono essere i criteri di riferimento su cui basare una consulenza.

Innanzitutto c’è la multifattorialità del disturbo psicologico, in quanto è impensabile che a generare tale disturbo concorra una sola causa si deve quindi parlare più di ‘concausalità’ che di ‘causalità’; quando parliamo di danno psicologico ricordiamoci di tenere presente, in quanto in sede giudiziaria assume un maggiore valore, sia lo stato anteriore, o preesistenza, del disturbo all’evento scatenante.

In pratica, dobbiamo chiederci, e chiarire se richiesto, ‘su quale substrato psicologico ha interagito il trauma causato dall’evento?’, ciò ci permetterà anche di rendere vano il comprendere se le cause siano di origine endogena od esogena, facendo cadere il fatto che esisteva una predisposizione biologica al disagio che si è presentato.

Quindi ricordiamoci che è “inammissibile l’ipotesi che ‘un solo’ evento traumatico, qualunque ne sia l’entità, sia la ‘causa’ di un disturbo psichico; (…) è, di contro, scientificamente possibile che un trauma, ancorché banale, interagendo con altri fattori, sia ‘concausa’ di sequele psicopatologiche” (Brondolo e Marigliano, 1996); anche un piccolo e, apparentemente, insignificabile disagio psicologico non può essere escluso da un nesso causale o concausale, non si deve considerare il trauma in sé e per sé ma bisogna comprendere se quel trauma possa o meno attivare altre dinamiche intrapsichiche che a loro volta possono portare altri disturbi, siano essi transitori o permanenti, questo perché ogni persona elabora a modo proprio e strettamente personale gli eventi che gli accadono, anche quelli causati da un intervento di altre persone, sviluppando così una ‘sua’ psicopatogenesi.

Se ci troviamo di fronte ad un disturbo proveniente da fattori sociali, come potrebbe essere da quello generato da un disagio sul lavoro, se questi sono causa e/o abbiano un ruolo nello scatenamento od aggravamento del disturbo psicologico debbono essere considerati il danno subito come conseguenza dell’evento.

E’ arrivato il momento di comprendere come si fa, in assenza di un tabellario, arrivare a quantificare una percentuale del danno subito.

Personalmente sono in accordo, con alcune modifiche, con quanto dettato da Brondolo e Marigliano (1996) come segue:

  1. tutte le sintomatologie psicopatologiche che sono annoverabili in reazioni transitorie a fattori lesivi generati da uno stimolo stressante di origine sociale, quali la semplice difficoltà nel concentrarsi a lungo su di uno specifico compito, avere una precarietà emotiva lieve, semplici ed episodiche alterazioni del ritmo sonno/veglia, lievi ed episodici stati depressivi, un semplice decremento dell’attività lavorativa comunque tutto ciò che può essere stato generato da inconsistenti motivi, da 0 al 5%;
  2. se si è in presenza di una accentuazione o di una continuità a distanza di anni (almeno un anno) delle sintomatologie che portano ad una disfunzione delle funzioni cognitive e di quelle emotive (calo dell’affettività, difficoltà nell’espressione, episodici attacchi di panico, diminuzione ed alterazione delle relazioni interpersonali con possibile conseguente interruzione dei rapporti affettivi) che comporta un peggioramento nella qualità della vita della persona, dal 10% al 15%;
  3. accertata presenza di disturbi psicopatologici gravi come, ad esempio, idee suicide, attacchi di panico frequenti, disposizione ad anomalie della normale e personale condotta (assunzione arbitraria e non giustificata di psicofarmaci, incremento di assunzione di alcolici e/o superalcolici, lo stare spesso fuori delle mura domestiche, passare molto tempo al computer), alterazioni dell’umore in modo significativo, il prendere decisioni in modo impulsivo, specie se comportano il coinvolgimento di altre persone, ripetute e continue ingiustificate assenze dal lavoro, dal 20% al 30%;
  4. la presenza di gravi sintomatologie psicopatologiche come la diminuzione delle capacità critiche dell’esame della realtà, alterazioni, anche se episodiche, dell’orientamento spazio/temporale e/o affettive, una concreta diminuzione delle funzioni cognitive, un deficit delle abituali prestazioni (sia di relazione che sociale che lavorative), una concreta sopraggiunta difficoltà nel rapportarsi con gli altri, una difficoltà nel riuscire ad avere una corretta comunicazione, problematiche nella sfera del comportamento abituale (maggiore irritabilità, manifestazioni di violenza gratuita, tossicofilia, disordini affettivi e sessuali anche in ambito familiare), episodi depressivi, dal 30% al 40%;
  5. forte, anche se episodica, difficoltà nel comunicare, di intrattenere relazioni interpersonali e/o di crearne delle nuove, una forte diminuzione delle capacità critiche e di giudizio, casuali ed episodici stati di delirio, un forte decremento della sfera sociale, occupazionale e lavorativa, dal 40% al 50%;
  6. presenza di stati deliranti con allucinazioni, di vario tipo, che portano ad una compromissione grave della vita quotidiana, dal 55% al 65%;
  7. decremento alla cura della propria persona, rischio di atti violenti verso se stesso o verso gli altri, stati di eccitazione psicomotoria frequenti, la perdita delle relazioni sociali ed affettive, dal 65% al 75%;
  8. incapacità, anche se non completa, di badare a se stessi con presenza di una sintomatologia aggressiva, con forte rischio di suicidio o comunque di violente azioni verso se stessi, dal 75% al 90%.

Questa vuole solo, in assenza di un tabellario, una indicazione sul come ci si deve comportare per la valutazione e quantificazione di un danno psicologico, anche se questa indicazione si basa su di un criterio clinico oltre che dall’esperienza fatta direttamente nella stesura e compilazione di consulenze.

Avere un adeguato criterio psicologico-clinico è necessario in questo caso come normalmente nella pratica professionale, vista la vasta gamma di valutazioni e decisioni che si è chiamati a prendere, non significa altro che l’esprimere un giudizio sulla capacità di funzionamento della persona rispetto ad una corretta gestione di se stesso, secondo i parametri fondanti dell’integrità psicofisica.

Bibliografia

Brondolo W. et alt. (1995) Il danno biologico, patrimoniale, morale Giuffrè Editore, Milano

Brondolo W, Marigliano A. (1996) Danno psichico Giuffrè Editore, Milano

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Libri, Milano

Giannini G. (1995) Riflessioni sul danno da menomazione psichica In Brondolo W. et alt. Il danno biologico, patrimoniale, morale, pp. 107-115 Giuffrè Editore, Milano

Pogliani M. (1995) Dal sistema risarcitorie a quello innovativo. In Brondolo W. et alt. Il danno biologico, patrimoniale, morale, pp. 1-28 Giuffrè Editore, Milano

Toscano G. (1995) Danno biologico e danno morale In Brondolo W. et alt. Il danno biologico, patrimoniale, morale, pp. 169-222 Giuffrè Editore, Milano